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  • Trasporto di merci su strada - Sistema delle tariffe a forcella - Legge n. 298 del 1974 - Derogabilità della tariffa minima ex art. 13 d.m. 18 novembre 1982 - Forma scritta dell'accordo derogatorio - Necessità - Limiti - Conseguenze relative all'applicabilità dell'accordo per il trasporto di contenitori

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 Corte di Cassazione  
Sez. L, Sentenza n. 18646 del 30/10/2012
Presidente: Miani Canevari F.  Estensore: Filabozzi A.  Relatore: Filabozzi A.  P.M. Romano G. (Conf.)
Spinelli Srl (Siboldi ed altro) contro Fall. Mura ed altro (Nativi)
(Rigetta, App. Genova, 24/08/2006)

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - IN GENERE - Trasporto di merci su strada - Sistema delle tariffe a forcella - Legge n. 298 del 1974 - Derogabilità della tariffa minima ex art. 13 d.m. 18 novembre 1982 - Forma scritta dell'accordo derogatorio - Necessità - Limiti - Conseguenze relative all'applicabilità dell'accordo per il trasporto di contenitori.

DM Trasporti 18/11/1982 art. 13 com. 5
DPR 09/01/1978 num. 56 art. 8

Nel regime giuridico delle tariffe a forcella per i trasporti di merce su strada, di cui al titolo terzo della legge 6 giugno 1974, n. 298, il requisito della forma scritta richiesto dall'art. 13, comma quinto, del d.m. 18 novembre 1982 per gli accordi che prevedono la riduzione delle tariffe minime applicabili (requisito la cui mancanza può essere accertata anche in sede di legittimità, derivandone la nullità del contratto) riguarda i contratti di qualsiasi tipo che prevedano pattuizioni comunque difformi rispetto alle condizioni di tariffa per i corrispettivi del trasporto, mentre non trova applicazione nei contratti che, oltre a quella del trasporto, abbiano ad oggetto prestazioni ulteriori, sempreché il corrispettivo (anche globalmente) fissato, rispetti le tariffe obbligatorie minime per la prestazione di trasporto. Ne deriva che deve essere escluso che gli accordi collettivi derogatori delle tariffe a forcella -e, in particolare, l'accordo per il trasporto di contenitori- possano avere applicazione in relazione alla oggettiva tipologia del trasporto e in assenza di una specifica pattuizione in merito, essendo comunque necessario, a questi fini, l'esistenza di un accordo tra le parti che ne preveda espressamente l'applicabilità al rapporto in questione.

 

 

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