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trasporti
Trasporto
di merci su strada - Sistema delle tariffe a forcella - Legge n.
298 del 1974 - Derogabilità della tariffa minima ex art. 13 d.m. 18
novembre 1982 - Forma scritta dell'accordo derogatorio - Necessità
- Limiti - Conseguenze relative all'applicabilità dell'accordo per
il trasporto di contenitori
Corte
di Cassazione Sez. L,
Sentenza n. 18646 del 30/10/2012 Presidente:
Miani Canevari F. Estensore: Filabozzi A. Relatore:
Filabozzi A. P.M. Romano G. (Conf.) Spinelli Srl
(Siboldi ed altro) contro Fall. Mura ed altro (Nativi) (Rigetta,
App. Genova, 24/08/2006)
TRASPORTI -
CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - IN GENERE -
Trasporto di merci su strada - Sistema delle tariffe a forcella -
Legge n. 298 del 1974 - Derogabilità della tariffa minima ex art.
13 d.m. 18 novembre 1982 - Forma scritta dell'accordo derogatorio -
Necessità - Limiti - Conseguenze relative all'applicabilità
dell'accordo per il trasporto di contenitori.
Nel regime
giuridico delle tariffe a forcella per i trasporti di merce su
strada, di cui al titolo terzo della legge 6 giugno 1974, n. 298,
il requisito della forma scritta richiesto dall'art. 13, comma
quinto, del d.m. 18 novembre 1982 per gli accordi che prevedono la
riduzione delle tariffe minime applicabili (requisito la cui
mancanza può essere accertata anche in sede di legittimità,
derivandone la nullità del contratto) riguarda i contratti di
qualsiasi tipo che prevedano pattuizioni comunque difformi rispetto
alle condizioni di tariffa per i corrispettivi del trasporto,
mentre non trova applicazione nei contratti che, oltre a quella del
trasporto, abbiano ad oggetto prestazioni ulteriori, sempreché il
corrispettivo (anche globalmente) fissato, rispetti le tariffe
obbligatorie minime per la prestazione di trasporto. Ne deriva che
deve essere escluso che gli accordi collettivi derogatori delle
tariffe a forcella -e, in particolare, l'accordo per il trasporto
di contenitori- possano avere applicazione in relazione alla
oggettiva tipologia del trasporto e in assenza di una specifica
pattuizione in merito, essendo comunque necessario, a questi fini,
l'esistenza di un accordo tra le parti che ne preveda espressamente
l'applicabilità al rapporto in questione.