Corte di
Cassazione Sez. 2,
Sentenza n. 3705 del 14/02/2013 Presidente:
Bucciante E. Estensore: Petitti S. Relatore: Petitti
S. P.M. Carestia A. (Diff.) Min.
Trasporti ed altro (Avv. Gen. Stato) contro Cinalli (Calandrelli ed
altro) (Cassa con
rinvio, Giud. Pace Casalbordino, 09/06/2005)
SANZIONI
AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO -
ISTRUTTORIA - Sanzioni amministrative - Opposizione - Verbale di
accertamento della violazione - Efficacia probatoria privilegiata -
Limiti - Conseguenze - Deduzioni di errori o omissioni percettive
imputabili al pubblico ufficiale nella ricostruzione dei fatti -
Querela di falso - Necessità - Fattispecie.
PROVA CIVILE
- DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - EFFICACIA - Sanzioni
amministrative - Opposizione - Verbale di accertamento della
violazione - Efficacia probatoria privilegiata - Limiti -
Conseguenze - Deduzioni di errori o omissioni percettive imputabili
al pubblico ufficiale nella ricostruzione dei fatti - Querela di
falso - Necessità - Fattispecie.
Legge
24/11/1981 num. 689 art. 23 Cod. Civ.
art. 2699 Cod. Civ.
art. 2700 Cod. Proc.
Civ. art. 221
Nel
procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativa al
pagamento di una sanzione amministrativa, sono ammesse la
contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto,
inerenti alla violazione, che non siano attestate nel verbale di
accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o
rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata
per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre sono
riservati al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono
limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza
dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di
ogni questione concernente l'alterazione nel verbale della realtà
degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti, pur quando
si deducano errori od omissioni di natura percettiva da parte dello
stesso pubblico ufficiale. (Nella specie, in applicazione
dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito,
la quale, in relazione alla contestazione del mancato possesso dei
documenti di un natante, aveva dato credito alla testimonianza resa
in corso di causa, trascurando la valenza probatoria privilegiata
del verbale di accertamento, in cui risultava che, al momento del
controllo operato dagli agenti accertatori, l'imbarcazione era in
navigazione).