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Contestazione avverso una controversia stradale: Corte Costituzionale, sentenza n. 350 del 25 luglio 1994 - la sanzione già pagata esclude l’impugnativa
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Avverso il verbale di contestazione ad una violazione del Codice della Strada
è possibile presentare ricorso al prefetto entro 60 giorni o in alternativa al
Giudice di Pace entro 30 giorni. Tali termini si definiscono perentori,
e ai sensi da quanto disposto dall’art. 203 e 204 bis del Codice della Strada,
una volta effettuato il pagamento in misura ridotta,
si esclude ogni ulteriore possibilità di impugnare l’accertamento
della
violazione in sede amministrativa o giurisdizionale. La Corte
Costituzionale,
con sentenza n.350 del 25 luglio 1994, riconoscendo la legittimità
dell’articolo
202 del Codice della Strada, ha ritenuto che l’istituto
dell’oblazione viene
offerto al contravventore proprio in funzione deflattiva dei
procedimenti
contenziosi, sia amministrativi che giurisdizionali, con cui
s’intende
estinguere la specifica controversia con il versamento di una somma
di denaro,
precludendo peraltro, peraltro ad entrambe le parti, qualsivoglia
possibilità
di successiva contestazione in ordine ai presupposti ed alle
condizione di
applicazione delle sanzioni. Anche la Corte di Cassazione si è
espressa più
volte, ritenendo che si tratta di una facoltà d’oblazione concessa
dalla legge,
con funzione di chiudere immediatamente e con effetto immediato e
definitivo il
rapporto tra contravventore ed Amministrazione in ordine alle
conseguenze
sanzionatorie delle violazioni rilevate (Cassazione Civile sezione
II, sentenza
n. 4276 del 18 giungo 2009; Cassazione Civile, sezione II, sentenza
12899 del
26 maggio 2010).
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