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  • Acquisto di biglietto aereo online: è contratto di trasporto ex art. 1342 c.c.

    Cassazione Civile , sez. VI - 3, ordinanza 10.07.2013 n° 17080

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L’acquisto di un biglietto aereo online rientra tra i
contratti conclusi mediante moduli o formulari disciplinati dall’art. 1342 c.c., in quanto contratto di trasporto caratterizzato dalla mancata possibilità
da parte del contraente di instaurare trattative specifiche finalizzate alla
modifica delle condizioni.

E’ quanto ha stabilito la Corte di Cassazione
nell’ordinanza 10 luglio 2013, n. 17080.


Nella fattispecie, il Tribunale di Roma aveva
dichiarato inammissibile l'appello proposto da un passeggero avverso la
sentenza del Giudice di pace di Roma n. 6063 del 2007 di rigetto della domanda
dell'appellante nei confronti della Wind Jet s.p.a. di risarcimento dei danni
per i disagi subiti a seguito di un viaggio aereo.


Il passeggero ha proposto ricorso per Cassazione
formulando due motivi, la contraddittorietà della motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio e violazione dell'art. 1342 cod. civ. come richiamato dall'art. 113 comma secondo c.p.c., e la violazione o falsa applicazione dell'art. 339 c.p.c. e art. 113 comma secondo c.p.c.

Il ricorrente contesta la decisione del Tribunale per
non aver qualificato il contratto concluso online nella fattispecie dell’art. 1342 c.c. e per aver pronunciato l’inammissibilità dell’appello della decisione,
perchè pronunciata secondo equità.

Viene messa in rilievo l’incongruenza del Giudice di
pace, che prima ha dichiarato che avrebbe deciso secondo equità, e poi ha
deciso secondo diritto. Ma la pronuncia, anche nel caso in cui fosse stata
decisa secondo equità, comunque sarebbe stata impugnabile, a detta degli
Ermellini, avendo il ricorrente agito per “violazione delle norme comunitarie e
dei principi regolatori della materia”, ex art. 339, comma terzo c.p.c., motivo perfettamente valido se si considera anche
che la data di emissione del provvedimento (28.11.2006/19.02.2007) è
susseguente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 40/2006.

La questione andava invece risolta soffermandosi sul
contenuto delle censure, che, per la Suprema Corte, appaiono fondate, sulla
base di quanto già affermato dalla Cass. 11 maggio
2010, n. 11361
: “l’acquisto

di un biglietto aereo presso una agenzia di viaggi comporta la conclusione di
un contratto di trasporto con le modalità dell’art. 1342 cod. civ., in quanto le condizioni di contratto sono definite
dalla compagnia aerea per regolamentare la serie indefinita di rapporti con
tutti coloro che acquistino il biglietto, già predisposto su un modulo standard
e che richiama il regolamento negoziale e le condizioni generali di contratto”.



Quindi il Giudice di pace non ha il potere, secondo
quanto disposto dall’art. 113, secondo comma c.p.c., di decidere secondo equità, rientrando tale
contratto nella fattispecie dell’art. 1342 c.c., come confermato dagli Ermellini: “Colui
che stipula online non ha, in genere, alcuna possibilità di instaurare una
trattativa specifica, finalizzata alla modifica di una o più delle condizioni
generali di contratto, potendo, al contrario, soltanto scegliere di accettarle
o rifiutarle”. Il ricorso è stato accolto, e la sentenza cassata e rinviata al
Tribunale di Roma

 



SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE



SEZIONE VI CIVILE - 3



Ordinanza 5 giugno - 10 luglio
2013, n. 17080



(Presidente Finocchiaro –
Relatore Ambrosio)



Svolgimento del processo e motivi
della decisione



È stata depositata in cancelleria la seguente relazione:



“1. Con sentenza n. 5797 del 2011 il Tribunale di Roma ha dichiarato
inammissibile l'appello proposto da A..G. avverso la sentenza del Giudice di
pace di Roma n. 6063 del 2007 di rigetto della domanda dell'appellante nei
confronti della Wind Jet s.p.a. di risarcimento dei danni per i disagi subiti a
seguito di un viaggio aereo.

Il Tribunale - premesso che il Giudice di pace, pur dichiarando di decidere
secondo equità, aveva deciso secondo diritto - ha, da un lato, escluso che
ricorresse la fattispecie di cui all'art. 1342 cod. civ. (non potendo
ritenersi che il contratto sia di massa soltanto perché il ruolo economico
imprenditoriale della compagnia aeroportuale è - usualmente - prevalente
rispetto a quella del trasportato e non essendo stato chiarito per quale motivo
l'acquisto del titolo di viaggio on line abbia posto l'appellante in condizione
di soggezione
) e, dall'altro, ha ritenuto inammissibile l'appello in

quanto la pronuncia era stata resa secondo equità e non era concernente profili
sottratti a tale tipo di giudizio.

2. Avverso detta decisione ha proposto ricorso per cassazione G.A. formulando
due motivi.
Nessuna attività difensiva è stata svolta da parte intimata.

3. Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli
artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., in quanto appare
manifestamente fondato nei termini che si preciseranno di seguito.


4. Con i motivi di ricorso si denuncia: a) contraddittorietà della motivazione
circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio e violazione dell'art.
1342 cod. civ. come richiamato dall'art. 113 co. 2 cod. proc. civ.; b)
violazione o falsa applicazione dell'art. 339 cod. proc. civ. e 113 co.2 cod.
proc. civ.

4.1. I due motivi, strettamente connessi, denunciano il duplice vizio
motivazionale e di violazione della legge, segnatamente evidenziando: le
incongruenze della decisione impugnata nei punti ove ora nega e ora afferma che
la sentenza di primo grado è stata resa secondo equità; l'inesattezza del
criterio adottato per escludere l'inquadramento della fattispecie nei contratti
di massa; la rilevanza della natura del contratto per l'individuazione del
mezzo di impugnazione, piuttosto che del criterio di decisione; l'ammissibilità
dell'appello, anche nell'ipotesi in cui si fosse trattato di controversia da
decidere secondo la regola di equità, in quanto la sentenza del giudice di pace
emessa in data 28.11.2006/19.02.2007 era stata impugnata per violazione delle
norme comunitarie e dei principi regolatori della materia.

5. Va premesso che il criterio, indicato dalle Sezioni Unite (sentenza 16
giugno 2006, n. 13917) per l'individuazione del mezzo di impugnazione avverso
le sentenze del Giudice di pace, in funzione della domanda - con riguardo,
cioè, al suo valore ai sensi degli artt. 10 e segg. cod. proc. civ. e
all'eventuale rapporto contrattuale dedotto (contratto di massa o meno), e non
già con riguardo al contenuto concreto della decisione e del criterio
decisionale adottato (equitativo o di diritto) - è stato dettato con riferimento
al regime antecedente al d. Lgs. n. 40 del 2006. Nell'occasione le SS.UU.
precisarono anche che il principio dell'apparenza opera nelle sole residuali
ipotesi in cui il giudice di pace si sia espressamente pronunziato su tale
valore della domanda o sull'essere la stessa fondata su un contratto concluso
con le modalità di cui all'art. 1342 cod. civ.

Orbene - tenuto conto che, nella specie, la sentenza del Giudice di pace è
successiva all'entrata in vigore del d.lgs. n.40/2006, che ha reso appellabili per
i motivi di cui al comma 3 dell'art. 339 cod. proc. civ. le sentenze emesse
secondo equità ai sensi dell'art. 113 cod. proc. civ. - la questione si pone
limitatamente ai contenuti dell'appello, al fine cioè di verificare se fosse
ammissibile l'appello ordinario ovvero quello a contenuto limitato.

5.1. Ciò posto e precisato, altresì, che, per quanto emerge dalla decisione
impugnata il Giudice di pace non si pronunciò espressamente sul valore della
causa e sul punto se tale contratto costituisse o meno un contratto concluso a
norma dell'art. 1342 cod. civ. (essendosi limitato ad affermare che la
decisione era stata resa secondo equità), sicuramente errato è l'approdo del
Tribunale, laddove ritiene l'appello inammissibile per il fatto che la
pronuncia impugnata è stata resa secondo equità e non concerne profili
sottratti a siffatto tipo di giudizio
; e ciò perché quand'anche entrambe

le asserzioni fossero esatte (e, per la verità sul punto che la decisione di
primo grado sia stata resa secondo equità lo stesso Tribunale fornisce risposte
contraddittorie, mentre l'altra asserzione non appare corretta per quanto si
dirà di seguito), non per questo l'appello poteva essere dichiarato
inammissibile, dovendo, piuttosto, riguardarsi ai contenuti delle censure, per
verificare se esse erano ammissibili o meno ai sensi del comma 3 dell'art. 339
cod. proc. civ.

5.2. Riprendendo un accenno appena fatto, è il caso di aggiungere che le
censure di parte ricorrente appaiono fondate anche laddove predicano
l'ammissibilità dell'appello ordinario in relazione alla natura del rapporto
dedotto a fondamento della domanda.

È stato, infatti, affermato da questa Corte che l'acquisto di un biglietto
aereo presso una agenzia di viaggi comporta la conclusione di un contratto di
trasporto con le modalità dell'art. 1342 cod. civ., in quanto le condizioni di
contratto sono definite dalla compagnia aerea per regolamentare la serie
indefinita di rapporti con tutti coloro che acquistino il biglietto, già
predisposto su di un modulo standard e che richiama il regolamento negoziale e
le condizioni generali di contratto. Le relative controversie, ove rientranti
nella competenza del giudice di pace, restano pertanto sottratte al potere di
quest'ultimo di decidere secondo equità, anche se aventi valore non eccedente
millecento Euro, ai sensi dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., nel
testo sostituito dal decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18, convertito con
modificazioni dalla legge 7 aprile 2003, n. 63. (Cass. 11 maggio 2010, n.
11361).

Merita puntualizzare che la circostanza, su cui si appunta la decisione
impugnata - e cioè l'essere stato il biglietto aereo acquistato on line -
lungi dal contrastarla, convalida la natura di massa del contratto di trasporto
dedotto in giudizio, siccome afferente a servizio su larga scala, da
regolamentare, in modo uniforme: colui che stipula online non ha, in
genere, alcuna possibilità di instaurare una trattativa specifica, finalizzata
alla modifica di una o più delle condizioni generali di contratto, potendo, al
contrario, soltanto scegliere di accettarle o rifiutarle.

D'altra parte costituisce ius receptum che la regola di decisione
secondo diritto, da parte del giudice di pace, ai sensi dell'art. 113, secondo
comma, cod. proc. civ. per le controversie derivanti da rapporti giuridici
relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 cod.
civ. è dettata - non per le ragioni che nello stesso art. 1342 (e in quello che
lo precede, cui rinvia) presiedono alle particolari forme di tutela ivi
predisposte e riconosciute - bensì per le particolari modalità di conclusione e
per la idoneità a disciplinare, in modo uniforme, una pluralità di rapporti
(Cass. 11361 del 2010 cit. in motivazione; v. anche Cass. 21 ottobre 2009, n.
22382; Cass. 21 gennaio 2009 n. 1548).

Le critiche del ricorrente colgono, dunque, nel segno, anche laddove
evidenziano l'inconcludenza del rilievo svolto dal Tribunale circa il motivo
che avrebbe posto l'appellante in condizione di soggezione rispetto alla
compagnia aerea”.

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il
Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

In conclusione il ricorso va accolto; ciò comporta la cassazione della sentenza
impugnata e il rinvio al Tribunale di Roma in persona di altro magistrato, che
provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia anche
per le spese del giudizio di cassazione al Tribunale di Roma in persona di
altro magistrato.
 

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