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Sinistro, no alla responsabilità
del Comune se l'ostacolo era visibile
dall'automobilista
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Nessun risarcimento all'automobilista per l'incidente causato da un
grosso palo al centro della
strada. La responsabilità non ricade sul Comune se non si dimostra
il nesso di
causalità tra la cosa in custodia e il danno subìto. Lo ha
stabilito la
Corte di
Cassazione con la ordinanza 20 novembre 2013 n. 26096
Il fatto - La presenza ai margini o al centro della strada di un
grosso palo,
purché facilmente visibile dal conducente dell'auto, non comporta
alcuna
responsabilità del Comune per l'eventuale sinistro verificatosi; al
contrario,
la colpa dei danni è solo del conducente stesso che non ha prestato
la dovuta
attenzione. Il Comune, proprietario del palo, non è responsabile se
dimostra
che il sinistro non si è verificato a causa della particolare
condizione della
strada, potenzialmente lesiva. Quando, infatti, le condizioni della
strada e
l'ubicazione e le dimensioni dell'ostacolo lo rendono perfettamente
visibile,
la responsabilità ricade solo sul soggetto danneggiato.
Le motivazione della Corte -
I giudici della Suprema Corte si sono riportati a quanto
sentenziato, ribadendo
(sentenza n. 5910/2011) che elemento indispensabile ai fini della
declaratoria
della responsabilità ex
articolo 2051 codice civile
rimane l'onere del danneggiato di provare il nesso causale tra la
res ed il
danno. Non solo: in ossequio al principio generale della causalità
adeguata, è
necessario dimostrare che "l'evento si è prodotto come conseguenza
normale
della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta
dalla
cosa". Nel caso di specie è mancata proprio la condizione di
"normalità" della serie causale. Il concreto svolgimento dei fatti
ha
portato a ritenere che le condizioni della strada, unitamente
all'ubicazione e
alla dimensione del palo deponevano per la perfetta visibilità
dello stesso e,
di conseguenza, impedivano di ritenere accertato il nesso di
causalità, ex
articolo 2051 codice civile,
tra la cosa in custodia e l'evento occorso. Al custode, per
liberarsi dalla
presunzione ex lege, spetta dimostrare il "caso fortuito",
ossia
l'esistenza di un fattore, estraneo alla sfera oggettiva che sia
stato idoneo
ad interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia ed il
danno, e che può
identificarsi anche nel fatto di un terzo o nella colpa del
danneggiato.
Inversione onere prova - Si intende, così, anche la ragione
dell'inversione dell'onere della prova previsto dall'articolo
2051 codice civile
il quale prevede che all'attore compete provare l'esistenza del
rapporto
eziologico tra la cosa e l'evento lesivo e che il convenuto per
liberarsi dovrà
provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera
soggettiva, idoneo ad
interrompere quel nesso causale. Ergo, l'attore, agendo per il
risarcimento dei
danni
ex articolo 2051 del codice civile,
deve provare il danno, l'esistenza di una relazione
causale/eziologia tra la
cosa in custodia e l'evento dannoso lamentato ed il potere fisico
effettivo
sulla cosa in custodia da parte del custode.
Due sono i requisiti della responsabilità , e segnatamente, un
rapporto tra la
cosa ed il danno da essa derivante ed una relazione di custodia tra
il titolare
del potere fisico sulla cosa e quest'ultima. Il primo requisito
viene
tradizionalmente individuato dalla giurisprudenza della Suprema
Corte come
«…una relazione danno - cosa, che si esprime nella derivazione del
danno dal
dinamismo connaturato alla cosa o dallo sviluppo in essa di un
agente dannoso …
(in tal senso, espressamente, Cassazione 26 gennaio 1999, cit.),
con la
conseguenza che il danno può dirsi derivato dal «fatto della
cosa»
(l'espressione è di Cassazione 20 maggio 1998, cit.). L'altro
requisito si
individua, per il custode, nel «potere di effettiva disponibilità e
controllo
della cosa», dal che discenderebbe che «custodi della cosa sono
coloro che -
privati o enti pubblici - ne hanno il possesso o la detenzione,
legittimi o
abusivi. Anche i locatari e i concessionari sono quindi presunti
responsabili
per i danni prodotti dalla cosa o dalle parti della cosa affidata
alla loro
custodia».
Conclusioni - La responsabilità di cui
all'articolo 2051 codice civile è
esclusa solamente dalla prova del caso fortuito, ossia di uno
specifico
avvenimento inevitabile che ha, da solo, creato le condizioni
dell'evento.
Mentre il soggetto che agisce per il risarcimento del danno subito
ha l'onere
di dimostrare, … anche con il ricorso a presunzioni (Cassazione
civile
19.5.2011, n. 11016) la sussistenza del nesso eziologico tra la
cosa in
custodia ed il danno arrecato a prescindere dalla condotta del
custode e
l'osservanza o meno di una obbligazione di vigilanza (come avviene
invece per
il depositario del bene) (Cfr. Cassazione civile n. 1769/2012), il
custode
convenuto, per liberarsi dalla propria responsabilità, deve
dimostrare
l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva,
idoneo ad
interrompere il nesso causale dedotto dal danneggiato nella
domanda
risarcitoria (ex multis Cfr. Cassazione civile 11016/2011,
Cassazione civile
ord. 5910/2011, Cassazione civile 8005/2010, in Cassazione civile
1769/2012,
cit.). In altri termini, il custode deve dimostrare l'esistenza di
uno
specifico avvenimento che abbia i caratteri della imprevedibilità
(quale
profilo oggettivo che acclari la eccezionalità del fattore esterno
- cfr. Trib.
Piacenza, 18.10.2011, n. 781) e della inevitabilità che, da solo,
abbia creato
le condizioni dell'evento dannoso.
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