Professionisti a servizio del trasporto

Legal Tir

consulenza legale specializzata in diritto dei trasporti

  •  Sinistro, no alla responsabilità
    del Comune se l'ostacolo era visibile dall'automobilista

________________________________________________________________________________

Nessun risarcimento all'automobilista per l'incidente causato da un grosso palo al centro della
strada. La responsabilità non ricade sul Comune se non si dimostra il nesso di
causalità tra la cosa in custodia e il danno subìto. Lo ha stabilito la Corte di
Cassazione con la ordinanza 20 novembre 2013 n. 26096




Il fatto - La presenza ai margini o al centro della strada di un grosso palo,
purché facilmente visibile dal conducente dell'auto, non comporta alcuna
responsabilità del Comune per l'eventuale sinistro verificatosi; al contrario,
la colpa dei danni è solo del conducente stesso che non ha prestato la dovuta
attenzione. Il Comune, proprietario del palo, non è responsabile se dimostra
che il sinistro non si è verificato a causa della particolare condizione della
strada, potenzialmente lesiva. Quando, infatti, le condizioni della strada e
l'ubicazione e le dimensioni dell'ostacolo lo rendono perfettamente visibile,
la responsabilità ricade solo sul soggetto danneggiato.



Le motivazione della Corte -
I giudici della Suprema Corte si sono riportati a quanto sentenziato, ribadendo
(sentenza n. 5910/2011) che elemento indispensabile ai fini della declaratoria
della responsabilità ex articolo 2051 codice civile
rimane l'onere del danneggiato di provare il nesso causale tra la res ed il
danno. Non solo: in ossequio al principio generale della causalità adeguata, è
necessario dimostrare che "l'evento si è prodotto come conseguenza normale
della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla
cosa". Nel caso di specie è mancata proprio la condizione di
"normalità" della serie causale. Il concreto svolgimento dei fatti ha
portato a ritenere che le condizioni della strada, unitamente all'ubicazione e
alla dimensione del palo deponevano per la perfetta visibilità dello stesso e,
di conseguenza, impedivano di ritenere accertato il nesso di causalità, ex articolo 2051 codice civile,
tra la cosa in custodia e l'evento occorso. Al custode, per liberarsi dalla
presunzione ex lege, spetta dimostrare il "caso fortuito", ossia
l'esistenza di un fattore, estraneo alla sfera oggettiva che sia stato idoneo
ad interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, e che può
identificarsi anche nel fatto di un terzo o nella colpa del danneggiato.



Inversione onere prova - Si intende, così, anche la ragione dell'inversione dell'onere della prova previsto dall'articolo 2051 codice civile
il quale prevede che all'attore compete provare l'esistenza del rapporto
eziologico tra la cosa e l'evento lesivo e che il convenuto per liberarsi dovrà
provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad
interrompere quel nesso causale. Ergo, l'attore, agendo per il risarcimento dei
danni ex articolo 2051 del codice civile,
deve provare il danno, l'esistenza di una relazione causale/eziologia tra la
cosa in custodia e l'evento dannoso lamentato ed il potere fisico effettivo
sulla cosa in custodia da parte del custode.

Due sono i requisiti della responsabilità , e segnatamente, un rapporto tra la
cosa ed il danno da essa derivante ed una relazione di custodia tra il titolare
del potere fisico sulla cosa e quest'ultima. Il primo requisito viene
tradizionalmente individuato dalla giurisprudenza della Suprema Corte come
«…una relazione danno - cosa, che si esprime nella derivazione del danno dal
dinamismo connaturato alla cosa o dallo sviluppo in essa di un agente dannoso …
(in tal senso, espressamente, Cassazione 26 gennaio 1999, cit.), con la
conseguenza che il danno può dirsi derivato dal «fatto della cosa»
(l'espressione è di Cassazione 20 maggio 1998, cit.). L'altro requisito si
individua, per il custode, nel «potere di effettiva disponibilità e controllo
della cosa», dal che discenderebbe che «custodi della cosa sono coloro che -
privati o enti pubblici - ne hanno il possesso o la detenzione, legittimi o
abusivi. Anche i locatari e i concessionari sono quindi presunti responsabili
per i danni prodotti dalla cosa o dalle parti della cosa affidata alla loro
custodia».



Conclusioni - La responsabilità di cui all'articolo 2051 codice civile è
esclusa solamente dalla prova del caso fortuito, ossia di uno specifico
avvenimento inevitabile che ha, da solo, creato le condizioni dell'evento.
Mentre il soggetto che agisce per il risarcimento del danno subito ha l'onere
di dimostrare, … anche con il ricorso a presunzioni (Cassazione civile
19.5.2011, n. 11016) la sussistenza del nesso eziologico tra la cosa in
custodia ed il danno arrecato a prescindere dalla condotta del custode e
l'osservanza o meno di una obbligazione di vigilanza (come avviene invece per
il depositario del bene) (Cfr. Cassazione civile n. 1769/2012), il custode
convenuto, per liberarsi dalla propria responsabilità, deve dimostrare
l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad
interrompere il nesso causale dedotto dal danneggiato nella domanda
risarcitoria (ex multis Cfr. Cassazione civile 11016/2011, Cassazione civile
ord. 5910/2011, Cassazione civile 8005/2010, in Cassazione civile 1769/2012,
cit.). In altri termini, il custode deve dimostrare l'esistenza di uno
specifico avvenimento che abbia i caratteri della imprevedibilità (quale
profilo oggettivo che acclari la eccezionalità del fattore esterno - cfr. Trib.
Piacenza, 18.10.2011, n. 781) e della inevitabilità che, da solo, abbia creato
le condizioni dell'evento dannoso.

 

 

Descrizione immagine
Corte di Cassazione civ Sezione 6 - ordinanza del 20 novembre 2013 n.26096.pdf
Download

Per tornare a Giurisprudenza

__________________