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Sanzioni Codice della strada e interessi: un errore
di
lettura della norma
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Un parere dell’Avvocatura
Generale dello Stato, datato
31 luglio 2013, riporta
all’attenzione degli addetti ai lavori la questione
sull’applicabilità delle
maggiorazioni delle cartelle esattoriali a seguito di
sanzioni al codice della
strada.
Il chiarimento espresso
dall’Avvocatura in risposta ad
un quesito presentato dalla
prefettura di Novara, riporta essenzialmente una
pronuncia emessa dalla Corte di
cassazione, che ha ritenuto la maggiorazione
non applicabile alle sanzioni
irrogate da verbali di contestazione per
infrazioni in materia di
circolazione stradale.
La cassazione, con sentenza 3701/2007 aveva infatti
concluso che
“Alle sanzioni, come nella
specie stradali, si applica l’articolo
203 Cds, comma 3,
che, in deroga alla legge n. 689 del 1981, art.
27, in caso di ritardo nel pagamento della sanzione irrogata
nell’ordinanza -
ingiunzione, prevede l’iscrizione a ruolo della sola metà del
massimo edittale
e non anche degli aumenti semestrali del 10%. Aumenti, pertanto,
correttamente
ritenuti non applicabili dal Giudice di pace."
L’Avvocatura ne condivideva i
contenuti e la
motivazione concludendo che
“Allo stato non vi sono motivi per non dare
corso a quanto stabilito dalla Cassazione”
Per comprendere meglio il
procedimento è necessario
andare per ordine.
In assenza di pagamento della
sanzione o di eventuale
ricorso al relativo verbale,
consegue automaticamente l’iscrizione a ruolo di
una somma pari alla metà del
massimo, oltre alle spese di accertamento,
notifica e procedimento, ai
sensi degli
articoli 203, comma 3, e
206, comma 1, del
codice
della strada.
Sulla somma dovuta a titolo
di sanzione viene poi
computato ed aggiunto una
maggiorazione pari al 10% su base semestrale, in
forza degli articoli 206 comma 1
c.d.s. e 27 legge 24.11.1981 n.
689.
Il giudizio di Cassazione Civile 16/02/2007, n.
3701,
riportato dal parere
dell’Avvocatura di Stato, pone il proprio fondamento
sulla
presunta “deroga alla
L. n. 689 del 1981, art.
27” operata dall’art.
203, comma 3, del c.d.s.
Una norma palesemente in contrasto con la disposizione di cui al
successivo
art. 206 del c.d.s.,
la
quale invece stabilisce che “la riscossione delle somme dovute a
titolo di
sanzione amministrativa pecuniaria è regolata dall'art. 27 della
stessa legge 24 novembre 1981, n.
689.”
Certo che nel carosello delle
ripetute e sistematiche
modifiche delle norme tutto è
possibile, ma una tale contraddizione non
potrebbe che essere definita
come un vero pasticcio normativo.
A questo punto è necessario
continuare la lettura
ponendo più attenzione agli
articoli di riferimento riportati nei vari
richiami.
Da notare il chiaro
riferimento all’art.“27” della l. 689/81 come
riportato
nel dispositivo della sentenza 3701/2007:
”Infatti
alle sanzioni, come nella specie stradali, si applica l'art.
203 C.d.S., comma 3,
che, in deroga alla L. n. 689 del 1981, art.
27, in caso di ritardo nel pagamento della sanzione irrogata
nell'ordinanza -
ingiunzione, prevede, l'iscrizione a ruolo della sola metà del
massimo edittale
e non anche degli aumenti semestrali del 10%”.
In realtà l’art.
203/3 del c.d.s.
deroga all’art. “17”, disponendo
che: ”3. Qualora nei termini previsti non
sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in
misura ridotta,
il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della
legge 24 novembre 1981, n.
689,
costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del
massimo della
sanzione amministrativa edittale e per le spese di
procedimento.”.
La deroga prevista per le
violazioni amministrative al
codice della strada
dall’art.
203, comma 3, del c.d.s.,
si riferisce quindi all’obbligo
del rapporto all’autorità amministrativa
competente ex art. 17, l. 689/81 e non
all’esecuzione forzata di cui
all’art. 27, l. 689/81 come
erroneamente
indicato nella citata sentenza
di Cassazione.
Sarà forse questo un buon
motivo “per non dare
corso
a quanto stabilito dalla
Cassazione”?
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