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  • Rimozione forzata, poteri limitati agli ausiliari

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Fino a oggi gli ausiliari hanno elevato le
sanzioni per il divieto di sosta e autorizzato anche le rimozioni quale
sanzione accessoria. La normativa tuttavia non è chiara e si presta a diverse
interpretazioni. In effetti gli ausiliari del traffico, proprio perché si
chiamano ausiliari, non possono avere le stesse competenze della polizia
locale/municipale. E così il Gdp di Terracina ha riconosciuto le ragioni di un
automobilista in quanto l’infrazione di divieto di sosta, sanzionata dall'articolo 7, 1°
comma, del codice della strada
, che comporta come sanzione
accessoria la rimozione forzata del veicolo, non rientrando nei casi
espressamente previsti dalla legge, non avrebbe potuto essere accertata
dall’ausiliare del traffico, seppure dipendente comunale.

Tutto è partito dopo che un automobilista a cui era stata rimossa la macchina
ha presentato ricorso al giudice di pace. Sotto accusa il ruolo degli ausiliari
del traffico i quali non si capisce bene se possano rimuovere o meno le
macchine parcheggiate in divieto di sosta. La situazione è ingarbugliata. Fino
a oggi gli ausiliari hanno elevato le sanzioni per il divieto di sosta e
autorizzato anche le rimozioni quale sanzione accessoria. Ma siamo sicuri che
sia tutto in regola?

I dubbi ci sono. La normativa non è chiara e si presta a diverse interpretazioni.
Secondo quanto fatto fino a oggi a Terracina, come nella maggior parte dei
Comuni d’Italia, si è sempre ritenuto giusto che gli ausiliari, nel momento in
cui vengono autorizzati a comminare la sanzione principale (la multa per
divieto di sosta) devono necessariamente essere autorizzati ad applicare anche
la pena accessoria (la rimozione), altrimenti si andrebbe incontro a un
paradosso. Come è possibile lasciare una macchina con la multa ma che intralcia
il traffico o il passaggio a un mezzo, tanto per fare un esempio banale? Ma non
è così semplice, perché in effetti gli ausiliari del traffico, proprio perché
si chiamano ausiliari, non possono avere le stesse competenze della polizia
locale/municipale. Dovrebbero affiancarli, non sostituirli.

 

La normativa

Proviamo ad analizzarla attraverso alcune esemplificazioni:

 

A). Violazione al divieto di sosta SENZA
rimozione (da qualunque articolo prevista): è pacifico che l’ausiliare della
sosta dipendente comunale possa procedere alla verbalizzazione con applicazione
della sanzione pecuniaria.

 

B). Violazione al divieto di sosta CON rimozione
(da qualunque articolo prevista): l’ausiliare deve procedere applicando le due
sanzioni (principale e accessoria); oppure applica la sola sanzione pecuniaria
astenendosi dalla rimozione; o ancora deve astenersi del tutto?

 

b1. Applicare la sola sanzione pecuniaria e
chiedere l’intervento della polizia locale per l’esecuzione della rimozione. La
legge stabilisce che agli ausiliari della sosta può essere conferita … anche ….
la competenza a disporre la rimozione dei veicoli che intralciano il traffico,
nei casi previsti dall’articolo 158, comma secondo, lettere b), c) e d). La
previsione di tale potere, prevista dall’articolo 68, comma terzo, legge n.
488/1999, non si spinge oltre la mera interpretazione della norma della legge
n. 127/1997 perché, nonostante la legge citata non facesse cenno a tale potere,
la possibilità di disporre la rimozione forzata del veicolo appariva immanente
all’accertamento di una violazione che prevede tale sanzione accessoria.
Infatti, ai sensi dell’articolo 210, le sanzioni accessorie conseguono di
diritto all’applicazione di una sanzione principale che le prevede. Ergo
articolo 158, comma secondo lettere b), c) e d) SÌ perchéprevista dall’articolo;
articolo 7 NO, in quanto la rimozione non è prevista dall’articolo ma per
essere attuata abbisogna di un’apposita ordinanza e di un pannello integrativo.
Ad abundatiam l’articolo 7 è all’interno del Titolo I rubricato
"Disposizioni Generali" mentre l’articolo 158 nel Titolo V rubricato
"Norme di comportamento" e per disposizione di legge costituisce
"disposizione speciale". In conclusione nonostante la poco felice
formulazione della norma, il conferimento del potere di rimuovere i veicoli in
sosta irregolare discende, in modo automatico e diretto, dal potere conferito
dalla legge di accertare il relativo illecito amministrativo. Ergo, non è
necessario un provvedimento specifico del sindaco né questi può limitare
l’esercizio del potere di disporre la rimozione a coloro ai quali è stata
conferita la qualifica di ausiliare della sosta, neanche adducendo diverse
scelte organizzative o di gestione.

 

Conclusione

Ricapitolando: i dipendenti comunali hanno funzioni di accertamento delle
violazioni relative alle soste in tutte le strade del territorio comunale in
cui: a) la sosta è vietata da apposito segnale anche se presente il panello
integrativo "rimozione forzata" (in tal caso elevare la violazione e
per l’applicazione della sanzione accessoria chiedere l’intervento della
polizia municipale; b) è vietata la fermata e la sosta ai sensi degli articoli 157,
158 o da
altre norma del codice. Tali funzioni si estendono anche alle violazioni
commesse nei parcheggi a pagamento da chiunque gestiti.

 

Descrizione immagine
Giudice di pace di Terracina-Sentenza 5 dicembre 2013.pdf
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