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  • Bagaglio restituito in ritardo? No al danno da vacanza rovinata

    Giudice di Pace Capri, sentenza 16.09.2014 n° 34 

     

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 Esiste una soglia entro la quale è possibile giustificare la risarcibilità

del danno da vacanza rovinata? A questa domanda risponde un’interessante

sentenza del Giudice di Pace di Capri , che affronta il tema a seguito di una

richiesta di risarcimento danni presentata da una
signora in viaggio verso New York per un disservizio subito dalla compagnia
aerea.

 

In particolare con la sentenza del 16 settembre 2014
il Giudice di merito, richiamando opportunamente la giurisprudenza prevalente
di legittimità, ricorda che per l’eventuale configurazione del danno da vacanza
rovinata occorre non solo un’ ingiustizia costituzionalmente qualificata , ma
anche che il diritto leso sia inciso oltre una certa soglia minima , cagionando
un pregiudizio serio.

 

Nel caso in esame, l’istante aveva citato in giudizio
una compagnia aerea per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni,
patrimoniali e non patrimoniali, subiti a causa del danneggiamento del proprio
bagaglio, del furto parziale del suo contenuto nonché della tardiva riconsegna
dello stesso. Infatti, dopo aver consegnato il bagaglio al vettore al momento
della partenza, era reso alla signora, nonostante il tempestivo reclamo, ben
cinque giorni dopo l’arrivo a New York, nelle condizioni già indicate.



Con quali argomentazioni la compagnia aerea tenta di
difendersi? In primo luogo, sostenendo la non tempestività del reclamo e, più
genericamente, la fondatezza e quantificazione della domanda, chiedendone il
rigetto. Il giudice di merito decide per l’accoglimento della domanda. Ciò in
base principalmente per l’avvenuta prova della tempestività della denuncia di
riconsegna del bagaglio all’arrivo nonché di tutti gli avvenimenti descritti
dall’attore nell’atto introduttivo del giudizio. Inoltre, per il giudice di
merito risulta raggiunta la prova anche di tutte le altre circostanze
richiamate quali l’integrità della valigia prima del viaggio, la tardiva riconsegna
del bagaglio all’arrivo, il suo contenuto, il danneggiamento, l’effrazione, la
parziale sottrazione di alcuni capi di abbigliamento nonché l’acquisto urgente
di altri capi per fronteggiare l’emergenza da parte della signora.


 

Come detto, il giudice di merito riconosce il
risarcimento del danno patrimoniale, escludendo quello non patrimoniale.
Infatti – come si legge nella sentenza - , nella fattispecie in esame tale
danno, palesemente lieve, si inquadra nelle normali traversie quotidiane cui un
individuo adulto si imbatte nel corso della propria vita sociale, costituite da
non particolare gravità e conseguenze, di modo che esse possono senza
strascichi e pregiudizi essere normalmente superate.



Da qui l’accoglimento della domanda e la condanna del
vettore al pagamento della somma di € 1.069,00 e spese di lite

 

 

Sentenza del Giudice di Pace
16.09.2014 n° 34
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