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Bagaglio restituito in ritardo? No al danno da vacanza rovinata
Giudice di Pace Capri, sentenza 16.09.2014 n° 34
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Esiste una soglia entro la quale è possibile giustificare la risarcibilità
del danno da vacanza rovinata? A questa domanda risponde un’interessante
sentenza del Giudice di Pace di Capri , che affronta il tema a seguito di una
richiesta di risarcimento danni presentata da una
signora in viaggio verso New York per un disservizio subito dalla
compagnia
aerea.
In particolare con la sentenza del 16 settembre 2014
il Giudice di merito, richiamando opportunamente la giurisprudenza
prevalente
di legittimità, ricorda che per l’eventuale configurazione del
danno da vacanza
rovinata occorre non solo un’ ingiustizia costituzionalmente
qualificata , ma
anche che il diritto leso sia inciso oltre una certa soglia minima
, cagionando
un pregiudizio serio.
Nel caso in esame, l’istante aveva citato in giudizio
una compagnia aerea per ottenerne la condanna al risarcimento dei
danni,
patrimoniali e non patrimoniali, subiti a causa del danneggiamento
del proprio
bagaglio, del furto parziale del suo contenuto nonché della tardiva
riconsegna
dello stesso. Infatti, dopo aver consegnato il bagaglio al vettore
al momento
della partenza, era reso alla signora, nonostante il tempestivo
reclamo, ben
cinque giorni dopo l’arrivo a New York, nelle condizioni già
indicate.
Con quali argomentazioni la compagnia aerea tenta di
difendersi? In primo luogo, sostenendo la non tempestività del
reclamo e, più
genericamente, la fondatezza e quantificazione della domanda,
chiedendone il
rigetto. Il giudice di merito decide per l’accoglimento della
domanda. Ciò in
base principalmente per l’avvenuta prova della tempestività della
denuncia di
riconsegna del bagaglio all’arrivo nonché di tutti gli avvenimenti
descritti
dall’attore nell’atto introduttivo del giudizio. Inoltre, per il
giudice di
merito risulta raggiunta la prova anche di tutte le altre
circostanze
richiamate quali l’integrità della valigia prima del viaggio, la
tardiva riconsegna
del bagaglio all’arrivo, il suo contenuto, il danneggiamento,
l’effrazione, la
parziale sottrazione di alcuni capi di abbigliamento nonché
l’acquisto urgente
di altri capi per fronteggiare l’emergenza da parte della
signora.
Come detto, il giudice di merito riconosce il
risarcimento del danno patrimoniale, escludendo quello non
patrimoniale.
Infatti – come si legge nella sentenza - , nella fattispecie in
esame tale
danno, palesemente lieve, si inquadra nelle normali traversie
quotidiane cui un
individuo adulto si imbatte nel corso della propria vita sociale,
costituite da
non particolare gravità e conseguenze, di modo che esse possono
senza
strascichi e pregiudizi essere normalmente superate.
Da qui l’accoglimento della domanda e la condanna del
vettore al pagamento della somma di € 1.069,00 e spese di lite
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