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  • Il diritto di accesso agli atti per i subappaltatori

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Non è necessario avere un rapporto diretto con un ente di natura pubblicistica per
poter esercitare il diritto di accesso agli atti necessario a passare sotto
esame la capacità dell'ente di effettuare i pagamenti nei confronti dei
fornitori. Questo diritto si estende a catena, e riguarda anche chi ha
stipulato un contratto con una società privata che, a sua volta, si è vista
affidare un appalto dall'ente pubblico in questione: in particolare, se il
privato appaltatore non onora i contratti con la società "a valle",
quest'ultima può bussare direttamente alle porte dell'ente pubblico, e mettere
gli occhi sul contratto di appalto, sugli stati di avanzamento lavori, sui
certificati e sui mandati di pagamento emessi in favore dell'appaltatore.

Lo ha stabilito il Tar Lazio, nella sentenza 8639/2013, che sulla base di
questo ragionamento ha dato ragione a una Srl impegnata senza successo nella
richiesta degli atti a un'università. La Srl, infatti, aveva firmato un
contratto con un'altra società privata, titolare di un appalto bandito
dall'ateneo per una serie di interventi sulle strutture. Il lavoro era stato
eseguito, ma i pagamenti previsti dal contratto (500mila euro) non erano mai
arrivati.

Il Codice degli appalti (Dlgs 163/2006, articolo 118) tutela il subappaltatore,
imponendo fra l'altro all'ente pubblico di bloccare i versamenti se
l'affidatario non certifica puntualmente i pagamenti effettuati nei confronti
dei privati che lavorano per lui; per esercitare questo diritto, dal momento
che l'affidatario era finito nella procedura di concordato preventivo, la Srl
ha chiesto all'ateneo di accedere ai documenti, ma non ha ricevuto risposta (in
questi casi, in base all'articolo 25, comma 4 della legge 241/1990, il silenzio
equivale a un rifiuto).

Da qui la lite, a cui il Tar Lazio ha offerto la prima soluzione. Per i giudici
amministrativi, la condizione di subappaltatore determina un «interesse
concreto e attuale» all'accesso agli atti, perché con la documentazione in mano
può chiedere il blocco dei pagamenti all'ente pubblico e decidere come agire in
via giurisdizionale. Contratti e mandati di pagamento, specifica il Tar, hanno
natura privatistica, ma rientrano nel novero dei «documenti amministrativi» se
adottati da un ente pubblico.

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