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Il diritto di accesso agli atti per i subappaltatori
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Non
è necessario avere un rapporto diretto con un ente di natura
pubblicistica per
poter esercitare il diritto di accesso agli atti necessario a
passare sotto
esame la capacità dell'ente di effettuare i pagamenti nei confronti
dei
fornitori. Questo diritto si estende a catena, e riguarda anche chi
ha
stipulato un contratto con una società privata che, a sua volta, si
è vista
affidare un appalto dall'ente pubblico in questione: in
particolare, se il
privato appaltatore non onora i contratti con la società "a
valle",
quest'ultima può bussare direttamente alle porte dell'ente
pubblico, e mettere
gli occhi sul contratto di appalto, sugli stati di avanzamento
lavori, sui
certificati e sui mandati di pagamento emessi in favore
dell'appaltatore.
Lo ha stabilito il Tar Lazio, nella sentenza 8639/2013, che sulla
base di
questo ragionamento ha dato ragione a una Srl impegnata senza
successo nella
richiesta degli atti a un'università. La Srl, infatti, aveva
firmato un
contratto con un'altra società privata, titolare di un appalto
bandito
dall'ateneo per una serie di interventi sulle strutture. Il lavoro
era stato
eseguito, ma i pagamenti previsti dal contratto (500mila euro) non
erano mai
arrivati.
Il Codice degli appalti (Dlgs 163/2006, articolo 118) tutela il
subappaltatore,
imponendo fra l'altro all'ente pubblico di bloccare i versamenti
se
l'affidatario non certifica puntualmente i pagamenti effettuati nei
confronti
dei privati che lavorano per lui; per esercitare questo diritto,
dal momento
che l'affidatario era finito nella procedura di concordato
preventivo, la Srl
ha chiesto all'ateneo di accedere ai documenti, ma non ha ricevuto
risposta (in
questi casi, in base all'articolo 25, comma 4 della legge 241/1990,
il silenzio
equivale a un rifiuto).
Da qui la lite, a cui il Tar Lazio ha offerto la prima soluzione.
Per i giudici
amministrativi, la condizione di subappaltatore determina un
«interesse
concreto e attuale» all'accesso agli atti, perché con la
documentazione in mano
può chiedere il blocco dei pagamenti all'ente pubblico e decidere
come agire in
via giurisdizionale. Contratti e mandati di pagamento, specifica il
Tar, hanno
natura privatistica, ma rientrano nel novero dei «documenti
amministrativi» se
adottati da un ente pubblico.
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