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Il Comune paga per le buche in strada
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Il gestore di una strada ha sempre l'obbligo di
tenerla in condizioni di sicurezza e non può più liberarsene
semplicemente
affermando che l'estensione della propria rete stradale è talmente
estesa da
non consentirne una sorveglianza puntuale e continua. È il
cosiddetto obbligo
di custodia, che è stato riaffermato dalla terza sezione civile
della
Cassazione, con la sentenza 24793/2013, depositata ieri. Ma ciò non
basta a
sollevare il danneggiato da ogni responsabilità: dev'essere lui a
dimostrare di
aver percorso la strada «con la dovuta attenzione» e, se si tratta
di un
pedone, con le scarpe adatte.
La questione sta nell'interpretare l'articolo 2051 del Codice
civile, che
prevede la responsabilità che ha il custode (e il gestore della
strada è
assimilato ad esso, come prevede il regio decreto 2056 del 1923)
sulle cose che
ha in custodia, «salvo che provi il caso fortuito». Per anni, sulla
scia della
sentenza 156/1999 della Consulta, la giurisprudenza prevalente ha
ritenuto che
l'estensione della rete bastasse di per sé a configurare il caso
fortuito. Ma
già negli ultimi cinque anni la Corte aveva adottato
un'interpretazione più
restrittiva per il gestore.
La durata dei processi ha fatto sì che ci siano ancora casi in cui
c'è un
verdetto che risale a prima e che non sono ancora arrivati alla
sentenza
definitiva. Uno di questi è appunto quello deciso dalla Cassazione
con la
sentenza depositata ieri, che si riferisce alla frattura di una
gamba riportata
da una signora inciampata sul dislivello tra una basola e l'altra
di una via di
Napoli. L'infortunio è del 2001 e la pronuncia della Corte
d'appello era del
2006.
La causa si era sviluppata fondamentalmente sul fatto che il Comune
non potesse
garantire una custodia effettiva della sua rete stradale, a causa
della sua
vasta estensione (e quindi non poteva essere ritenuto responsabile
della sua
custodia) e sul fatto che la donna abitasse nel quartiere dov'è
avvenuto
l'incidente (e quindi ne conoscesse lo stato delle strade). Si era
anche
discusso se fosse configurabile una responsabilità da fatto
illecito (articolo
2043 del Codice civile), perché il dislivello era occultato da
immondizia e
scarsa illuminazione.
La Cassazione ha ricordato che ora la sua giurisprudenza è
cambiata. I giudici
si riferiscono alla sentenza 20427/2008, che solleva l'ente
proprietario della
strada dalle sue responsabilità solo se dimostra di non aver potuto
fare nulla
per evitare il danno, causato da un evento improvviso.
La sentenza di appello sulla vicenda di Napoli si limitava a
respingere la
richiesta di risarcimento perché all'epoca l'obbligo di custodia
non era inteso
in modo così stringente. Quindi in appello non ci si era
addentrati
nell'analisi dell'eventuale responsabilità della donna. La
Cassazione ha quindi
rinviato il caso in appello, dove si dovrà considerare che il
Comune ha una sua
responsabilità e la si dovrà comparare a quella che eventualmente
emerge dalla
distrazione della danneggiata e al fatto che potesse indossare
scarpe che hanno
amplificato il danno.
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