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  • Il Comune paga per le buche in strada

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Il gestore di una strada ha sempre l'obbligo di
tenerla in condizioni di sicurezza e non può più liberarsene semplicemente
affermando che l'estensione della propria rete stradale è talmente estesa da
non consentirne una sorveglianza puntuale e continua. È il cosiddetto obbligo
di custodia, che è stato riaffermato dalla terza sezione civile della
Cassazione, con la sentenza 24793/2013, depositata ieri. Ma ciò non basta a
sollevare il danneggiato da ogni responsabilità: dev'essere lui a dimostrare di
aver percorso la strada «con la dovuta attenzione» e, se si tratta di un
pedone, con le scarpe adatte.

La questione sta nell'interpretare l'articolo 2051 del Codice civile, che
prevede la responsabilità che ha il custode (e il gestore della strada è
assimilato ad esso, come prevede il regio decreto 2056 del 1923) sulle cose che
ha in custodia, «salvo che provi il caso fortuito». Per anni, sulla scia della
sentenza 156/1999 della Consulta, la giurisprudenza prevalente ha ritenuto che
l'estensione della rete bastasse di per sé a configurare il caso fortuito. Ma
già negli ultimi cinque anni la Corte aveva adottato un'interpretazione più
restrittiva per il gestore.

La durata dei processi ha fatto sì che ci siano ancora casi in cui c'è un
verdetto che risale a prima e che non sono ancora arrivati alla sentenza
definitiva. Uno di questi è appunto quello deciso dalla Cassazione con la
sentenza depositata ieri, che si riferisce alla frattura di una gamba riportata
da una signora inciampata sul dislivello tra una basola e l'altra di una via di
Napoli. L'infortunio è del 2001 e la pronuncia della Corte d'appello era del
2006.

La causa si era sviluppata fondamentalmente sul fatto che il Comune non potesse
garantire una custodia effettiva della sua rete stradale, a causa della sua
vasta estensione (e quindi non poteva essere ritenuto responsabile della sua
custodia) e sul fatto che la donna abitasse nel quartiere dov'è avvenuto
l'incidente (e quindi ne conoscesse lo stato delle strade). Si era anche
discusso se fosse configurabile una responsabilità da fatto illecito (articolo
2043 del Codice civile), perché il dislivello era occultato da immondizia e
scarsa illuminazione.

La Cassazione ha ricordato che ora la sua giurisprudenza è cambiata. I giudici
si riferiscono alla sentenza 20427/2008, che solleva l'ente proprietario della
strada dalle sue responsabilità solo se dimostra di non aver potuto fare nulla
per evitare il danno, causato da un evento improvviso.

La sentenza di appello sulla vicenda di Napoli si limitava a respingere la
richiesta di risarcimento perché all'epoca l'obbligo di custodia non era inteso
in modo così stringente. Quindi in appello non ci si era addentrati
nell'analisi dell'eventuale responsabilità della donna. La Cassazione ha quindi
rinviato il caso in appello, dove si dovrà considerare che il Comune ha una sua
responsabilità e la si dovrà comparare a quella che eventualmente emerge dalla
distrazione della danneggiata e al fatto che potesse indossare scarpe che hanno
amplificato il danno.

 

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