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  • Telelaser: multa illegittima se scontrino e verbale
    hanno orari diversi

    Cassazione Civile , sez. VI-2, ordinanza 29.10.2014 n° 22883  

     

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La multa per  eccesso di velocità è illegittima se l’indicazione oraria dell’infrazione
riportata sul verbale di accertamento differisce da quella registrata dal
Telelaser.



Questa la  conclusione a cui è pervenuta la Suprema Corte nell'ordinanza 29 ottobre 2014,
n. 22883.



In  particolare, nel caso de quo, un motociclista si era opposto ad un
verbale di contestazione della violazione dei limiti di velocità elevatogli
dalla polizia municipale, sostenendo principalmente che non era stata raggiunta
la prova del superamento dei predetti limiti a causa di una discrepanza tra
l’orario dell’infrazione riportato dal verbale e quello emergente dallo
“scontrino” rilasciato dal “Telelaser” (o rilevatore di velocità).



Oltre a ciò,  occorreva anche considerare che, nello stesso arco di tempo era stato fermato
un altro motociclista per la medesima infrazione e che il contestato verbale
riportava in origine l’indicazione della marca della moto condotta da quel
motociclista, con evidente incertezza dei verbalizzanti.



Il comune,  soccombente in primo e secondo grado, promuoveva ricorso in Cassazione,
denunziando, principalmente, che il giudice del merito avrebbe dovuto attribuire
fede privilegiata al verbale di accertamento, invece di dare rilievo allo
scontrino del Telelaser (che riporta l'orario dell'orologio interno della
stampante ad esso collegata ed è quindi privo di qualunque attendibilità).



Inoltre, il  Comune lamentava che l’identificazione del veicolo doveva avvenire con
esclusivo riguardo al numero di targa (e non alla marca della moto)
corrispondente, nella fattispecie, a quello del resistete.



Si tratta di  argomentazioni che però la Suprema Corte, nel respingere il ricorso, ha
considerato inammissibili e infondate, con condanna della parte ricorrente al
pagamento delle spese di lite



 



SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE



SEZIONE VI - 2 CIVILE



Ordinanza 17 settembre – 29
ottobre 2014, n. 22883



(Presidente/Relatore Bianchini)



E' stata depositata e regolarmente notificata relazione ex art. 380 cpc, del
seguente tenore:



"1 - S.G. propose opposizione avverso un verbale di contestazione della
violazione dei limiti di velocità elevatogli da appartenenti alla polizia
municipale del Comune di Sernaglia della Battaglia; il ricorrente contestò che
fosse stata raggiunta la prova del superamento dei limiti, a cagione di una
discrepanza tra l'orario della riscontrata infrazione - ore 9.02 - iportato nel
verbale notificatogli e quello - ore 18,52 - emergente dallo
"scontrino" emesso dalla stampante del rilevatore di velocità -
"Telelaser"- ; tale differenza, unita alla constatazione che nello
stesso torno di tempo era stato fermato, sempre per la medesima infrazione,
altro motociclista, avrebbe reso del tutto incerta la ricostruzione del fatto
posto a base della contestazione.



2 - Istauratosi il contraddittorio innanzi al Giudice di Pace di Conegliano, il
Comune resistente sostenne che l'erronea indicazione di orario nello scontrino
non avrebbe inficiato la descrizione dell'infrazione , non potendosi confondere
le due moto e soprattutto essendo indicativo che esse provenivano da due
direzioni opposte.



3 - Il Giudice di Pace accolse la prospettazione del G. ed annullò il verbale:
tale sentenza fu confermata, in sede di appello, dal Tribunale di Treviso,
sezione distaccata di Conegliano: contro quest'ultima ha proposto ricorso per
cassazione il Comune sulla base di due motivi; il G. ha resistito con
controricorso.



Osserva in diritto



I - Con il primo motivo viene denunziata la violazione delle norme a
presidio dell'onere della prova - artt. 2697 cod. civ. - e la falsa
applicazione di quelle descriventi l'efficacia dell'atto pubblico - 2.700 cod.
civ. -; viene inoltre censurata l'interpretazione delle disposizioni della
legge 689/1981 - art. 13 - sui poteri accertativi degli organi preposti
all'accertamento delle violazioni amministrative nonché del codice della Strada
e del suo regolamento di attuazione - rispettivamente art. 142, comma VI ed
art. 345 degli stessi testi normativi - sostenendosi che, pur avendo il
Tribunale riconosciuto che dovesse attribuirsi fede privilegiata al verbale di
accertamento, allorquando aveva indicato nelle ore 9,02 il momento del
rilevamento dell'eccesso di velocità, tuttavia avrebbe poi contraddetto tale
valutazione dando rilievo - pur se solo per mettere in dubbio il primo dato-
allo scontrino del Telelaser, non considerando che quest'ultimo riportava
l'orario dell'orologio interno della stampante ad esso collegata e quindi
sarebbe stato privo di qualunque attendibilità per un raffronto.



II - Con il secondo motivo il Comune ricorrente denuncia un vizio di
motivazione che sarebbe stata: contraddittoria, laddove aveva messo a confronto
due orari che avevano forza certificativa diversa; insufficiente, allorchè
aveva ritenuto che la cancellazione , sul verbale di contravvenzione, della
marca della moto originariamente fermata - una Yamaha - e la sua sostituzione
con il tipo di motociclo condotto dal G. - Ducati - fosse indice di una
incertezza da parte dei verbalizzanti circa la effettiva attribuzione
dell'infrazione , non considerando dunque che la identificazione del veicolo
era determinata univocamente dal numero di targa - riportato in quello
corrispondente alla Ducati -; che i motocicli provenivano da due direzioni
opposte e che all'altro guidatore, tale F. - fermato alle ore 18,57-, la
contestazione era stata operata senza il riferimento al Telelaser.



II.a - Nell'ambito dello stesso mezzo il ricorrente ha censurato l'omessa
audizione del F. - che, secondo l'assunto, avrebbe dovuto affermare che la
contestazione sarebbe stata elevata nei suoi confronti senza riferimento al
Telelaser.



III - I descritti motivi sono, l'uno: inammissibile; l'altro infondato.



III.a - Quanto al primo la descrizione del mezzo sopra riportata permette di
appurare che non è stata censurata l'ampiezza dei limiti applicativi delle
norme richiamate bensì l'interpretazione della fattispecie concreta , facendo
valere dunque un vizio del ragionamento del giudice, riconducibile al vizio di
motivazione.



III.b Quanto al secondo la motivazione non viene censurata nel suo percorso
logico bensì nei suoi risultati che si assumono essere non rispettosi delle
emergenze di causa: tale censura non è però riconducibile al vizio di
motivazione, attinendo alla delibazione del merito che, ragionevolmente
argomentata, sfugge ad ogni ulteriore scrutinio. III.b.i - Va aggiunto che si
appalesa inammissibile la doglianza relativa alla mancata audizione del secondo
motociclista dal momento che non è riportato, in deroga al canone di
specificità del ricorso - concretizzato nella fattispecie nel principio di
autosufficienza - ove sarebbe stata avanzata la richiesta di prova; se essa
fosse stata esaminata dal Giudice di Pace; se fosse stata riprodotta nelle
conclusioni di quel giudizio; se , pretermessa che fosse stata, avesse formato
oggetto di motivo di riesame in appello."



Il Collegio condivide le argomentazioni poste a base della relazione, non
sottoposta a critica successivamente alla comunicazione della stessa alle
parti.



Il ricorso va dunque respinto e parte ricorrente condannata al pagamento delle
spese, liquidate come da dispositivo.



P.Q.M.



Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese
che liquida in euro 1.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi.

 

 

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