consulenza legale specializzata in diritto dei trasporti
Telelaser:
multa illegittima se scontrino e verbale
hanno orari diversi
Cassazione Civile , sez. VI-2, ordinanza 29.10.2014 n° 22883
________________________________________________________________________________
La multa per eccesso di velocità è illegittima se
l’indicazione oraria dell’infrazione
riportata sul verbale di accertamento differisce da quella
registrata dal
Telelaser.
Questa la conclusione a cui è pervenuta la Suprema Corte
nell'ordinanza 29 ottobre 2014,
n. 22883.
In particolare, nel caso de quo, un motociclista
si era opposto ad un
verbale di contestazione della violazione dei limiti di velocità
elevatogli
dalla polizia municipale, sostenendo principalmente che non era
stata raggiunta
la prova del superamento dei predetti limiti a causa di una
discrepanza tra
l’orario dell’infrazione riportato dal verbale e quello emergente
dallo
“scontrino” rilasciato dal “Telelaser” (o rilevatore di
velocità).
Oltre a ciò, occorreva anche considerare che, nello stesso
arco di tempo era stato fermato
un altro motociclista per la medesima infrazione e che il
contestato verbale
riportava in origine l’indicazione della marca della moto condotta
da quel
motociclista, con evidente incertezza dei verbalizzanti.
Il comune, soccombente in primo e secondo grado,
promuoveva ricorso in Cassazione,
denunziando, principalmente, che il giudice del merito avrebbe
dovuto attribuire
fede privilegiata al verbale di accertamento, invece di dare
rilievo allo
scontrino del Telelaser (che riporta l'orario dell'orologio interno
della
stampante ad esso collegata ed è quindi privo di qualunque
attendibilità).
Inoltre, il Comune lamentava che l’identificazione del
veicolo doveva avvenire con
esclusivo riguardo al numero di targa (e non alla marca della
moto)
corrispondente, nella fattispecie, a quello del resistete.
Si tratta di argomentazioni che però la Suprema Corte, nel
respingere il ricorso, ha
considerato inammissibili e infondate, con condanna della parte
ricorrente al
pagamento delle spese di lite
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE VI - 2 CIVILE
Ordinanza 17 settembre – 29
ottobre 2014, n. 22883
(Presidente/Relatore Bianchini)
E' stata depositata e regolarmente notificata relazione ex art.
380 cpc, del
seguente tenore:
"1 - S.G. propose opposizione avverso un verbale di contestazione
della
violazione dei limiti di velocità elevatogli da appartenenti alla
polizia
municipale del Comune di Sernaglia della Battaglia; il ricorrente
contestò che
fosse stata raggiunta la prova del superamento dei limiti, a
cagione di una
discrepanza tra l'orario della riscontrata infrazione - ore 9.02 -
iportato nel
verbale notificatogli e quello - ore 18,52 - emergente dallo
"scontrino" emesso dalla stampante del rilevatore di velocità
-
"Telelaser"- ; tale differenza, unita alla constatazione che
nello
stesso torno di tempo era stato fermato, sempre per la medesima
infrazione,
altro motociclista, avrebbe reso del tutto incerta la ricostruzione
del fatto
posto a base della contestazione.
2 - Istauratosi il contraddittorio innanzi al Giudice di Pace di
Conegliano, il
Comune resistente sostenne che l'erronea indicazione di orario
nello scontrino
non avrebbe inficiato la descrizione dell'infrazione , non
potendosi confondere
le due moto e soprattutto essendo indicativo che esse provenivano
da due
direzioni opposte.
3 - Il Giudice di Pace accolse la prospettazione del G. ed annullò
il verbale:
tale sentenza fu confermata, in sede di appello, dal Tribunale di
Treviso,
sezione distaccata di Conegliano: contro quest'ultima ha proposto
ricorso per
cassazione il Comune sulla base di due motivi; il G. ha resistito
con
controricorso.
Osserva in diritto
I - Con il primo motivo viene denunziata la violazione delle
norme a
presidio dell'onere della prova - artt. 2697 cod. civ. - e la
falsa
applicazione di quelle descriventi l'efficacia dell'atto pubblico -
2.700 cod.
civ. -; viene inoltre censurata l'interpretazione delle
disposizioni della
legge 689/1981 - art. 13 - sui poteri accertativi degli organi
preposti
all'accertamento delle violazioni amministrative nonché del codice
della Strada
e del suo regolamento di attuazione - rispettivamente art. 142,
comma VI ed
art. 345 degli stessi testi normativi - sostenendosi che, pur
avendo il
Tribunale riconosciuto che dovesse attribuirsi fede privilegiata al
verbale di
accertamento, allorquando aveva indicato nelle ore 9,02 il momento
del
rilevamento dell'eccesso di velocità, tuttavia avrebbe poi
contraddetto tale
valutazione dando rilievo - pur se solo per mettere in dubbio il
primo dato-
allo scontrino del Telelaser, non considerando che quest'ultimo
riportava
l'orario dell'orologio interno della stampante ad esso collegata e
quindi
sarebbe stato privo di qualunque attendibilità per un
raffronto.
II - Con il secondo motivo il Comune ricorrente denuncia un vizio
di
motivazione che sarebbe stata: contraddittoria, laddove aveva messo
a confronto
due orari che avevano forza certificativa diversa; insufficiente,
allorchè
aveva ritenuto che la cancellazione , sul verbale di
contravvenzione, della
marca della moto originariamente fermata - una Yamaha - e la sua
sostituzione
con il tipo di motociclo condotto dal G. - Ducati - fosse indice di
una
incertezza da parte dei verbalizzanti circa la effettiva
attribuzione
dell'infrazione , non considerando dunque che la identificazione
del veicolo
era determinata univocamente dal numero di targa - riportato in
quello
corrispondente alla Ducati -; che i motocicli provenivano da due
direzioni
opposte e che all'altro guidatore, tale F. - fermato alle ore
18,57-, la
contestazione era stata operata senza il riferimento al
Telelaser.
II.a - Nell'ambito dello stesso mezzo il ricorrente ha censurato
l'omessa
audizione del F. - che, secondo l'assunto, avrebbe dovuto affermare
che la
contestazione sarebbe stata elevata nei suoi confronti senza
riferimento al
Telelaser.
III - I descritti motivi sono, l'uno: inammissibile; l'altro
infondato.
III.a - Quanto al primo la descrizione del mezzo sopra riportata
permette di
appurare che non è stata censurata l'ampiezza dei limiti
applicativi delle
norme richiamate bensì l'interpretazione della fattispecie concreta
, facendo
valere dunque un vizio del ragionamento del giudice, riconducibile
al vizio di
motivazione.
III.b Quanto al secondo la motivazione non viene censurata nel suo
percorso
logico bensì nei suoi risultati che si assumono essere non
rispettosi delle
emergenze di causa: tale censura non è però riconducibile al vizio
di
motivazione, attinendo alla delibazione del merito che,
ragionevolmente
argomentata, sfugge ad ogni ulteriore scrutinio. III.b.i - Va
aggiunto che si
appalesa inammissibile la doglianza relativa alla mancata audizione
del secondo
motociclista dal momento che non è riportato, in deroga al canone
di
specificità del ricorso - concretizzato nella fattispecie nel
principio di
autosufficienza - ove sarebbe stata avanzata la richiesta di prova;
se essa
fosse stata esaminata dal Giudice di Pace; se fosse stata
riprodotta nelle
conclusioni di quel giudizio; se , pretermessa che fosse stata,
avesse formato
oggetto di motivo di riesame in appello."
Il Collegio condivide le argomentazioni poste a base della
relazione, non
sottoposta a critica successivamente alla comunicazione della
stessa alle
parti.
Il ricorso va dunque respinto e parte ricorrente condannata al
pagamento delle
spese, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al
pagamento delle spese
che liquida in euro 1.200,00 di cui euro 200,00 per
esborsi.
Per tornare a Giurisprudenza
__________________
© Copyright 2013 Legal Tir - All right Reserved